PREAMBOLO
Il rispetto di
la persona umana nella sua dimensione psichica è un diritto inalienabile. Suo
riconoscenza fondi l'azione dei psicologi.
Il presente Codifica di
Deontologia è destinata a servire di regola professionale agli uomini ed ai
donne che hanno il titolo di psicologo, qualunque sia la loro moda di esercizio e
la loro cornice professionale, ivi compreso le loro attività di insegnamento e
ricerca.
La sua finalità è innanzitutto di proteggere il pubblico ed i
psicologi contro i mésusages della psicologia e contro l'uso di
metodi e tecniche vantandosi abusivamente della psicologia.
I
organizzazioni professionali firmatari del presente Codice si prodigano al
fare conoscere e rispettare. Portano in questa prospettiva, sostegno e
assistenza ai loro membri. L'adesione dei psicologi a queste organizzazioni
implica il loro impegno a rispettare le disposizioni del Codice.
TITOLO I - PRINCIPI
GENERALI
La complessità delle situazioni psicologiche oppone al
semplice applicazione sistematica di regole pratiche. Il rispetto delle regole del
presente Codice di Deontologia riposa su una riflessione etica ed una capacità di
discernimento, nell'osservanza dei grandi seguenti principi,:
1 / rispetto dei diritti della persona
Il psicologo attribuisce suo
esercizio ai principi decretati dalle legislazioni nazionali, europee e
internazionale sul rispetto dei diritti fondamentali delle persone, e
specialmente della loro dignità, della loro libertà e della loro protezione. Egli
interviene solamente col consenso libero ed illuminato delle persone riguardate.
Reciprocamente, ogni persona deve potere rivolgersi direttamente e liberamente
ad un psicologo. Il psicologo preserva la vita privata delle persone in
garantendo il rispetto del segreto professionale, ivi compreso introduce colleghi. Egli
rispetta il principio fondamentale che nessuno è tenuto di rivelare qualunque cosa questo sia
su sé.
2 / competenza
Il psicologo tiene le sue competenze di conoscenze
teorici regolarmente messe aggiornati, di una formazione continua e di una
formazione a discernere la sua implicazione personale nella comprensione
di altrui. Ogni psicologo fa il garante delle sue qualifiche particolari e
definisce i suoi limiti propri, tenuto conto della sua formazione e della sua esperienza.
Rifiuta ogni intervento quando sa non avere le competenze
richieste.
3 / responsabilità
Oltre le responsabilità definite dalla legge
comune, il psicologo ha una responsabilità professionale. Si attacca a questo
che i suoi interventi si conformano alle regole del presente Codifico. Nella cornice di
le sue competenze professionali, il psicologo decide della scelta e di
l'applicazione dei metodi e tecniche psicologiche che concepisce e mette in
opera. Risponde dunque personalmente delle sue scelte e delle conseguenze dirette
delle sue azioni e pareri professionali.
4 / probità
Il psicologo ha un dovere di probità in tutte suoi
relazioni professionali. Questo dovere fondi l'osservanza delle regole
deontologici ed il suo sforzo continuo per affinare i suoi interventi, precisare,
i suoi metodi e definire i suoi scopi.
5 / qualità scientifica
Le mode di intervento scelto dal
psicologo deve potere essere oggetto di un explicitation analizzato di loro
fondamenti teorici e della loro costruzione. Ogni valutazione od ogni risultato
deve potere essere oggetto di un dibattito contraddittorio dei professionisti tra
essi.
6 / rispetto dello scopo assegnato
I dispositivi metodologici messi in
posto per il psicologo risponde ai motivi dei suoi interventi, ed ad essi
solamente. Pure costruendo il suo intervento nel rispetto dello scopo assegnato.
il psicologo deve prendere in considerazione le utilizzazioni possibili dunque che
possono essere fatte eventualmente dai terzo.
7 / indipendenza professionale
Il psicologo non può alienare
l'indipendenza necessaria all'esercizio della sua professione sotto qualche forma che
questo sia.
CLAUSOLA DI COSCIENZA
In tutte le circostanze dove il
psicologo stima non potere rispettare questi principi. è in diritto di
fare giocare la clausola di coscienza
TITOLO II - L'ESERCIZIO
PROFESSIONALE
CAPITOLO 1: IL TITOLO DI PSICOLOGO E LA DEFINIZIONE DI
LA PROFESSIONE
Articolo 1 - L'uso del titolo di psicologo è definito per
il legge n°85-772 del 25 luglio 1985 pubblicato al J.O. del 26 luglio 1985. Sono
psicologi le persone che riempono le condizioni di qualifica
richieste in questa legge. Ogni forma di usurpazione del titolo è passibile di
inseguimenti.
Articolo 2 - L'esercizio professionale della psicologia richiede
il titolo e lo statuto di psicologo.
Articolo 3 - La missione fondamentale del
psicologo è di fare riconoscere e rispettare la persona nella sua dimensione
psichico. La sua attività cade sul componente psichico degli individui,
considerati isolément o collettivamente.
Articolo 4 - Il psicologo può
esercitare differenti funzioni a titolo liberale, salariato o di agente pubblico. Egli
può riempire differenti missioni, che distingue e fa distinguere, come il
consiglio, l'insegnamento della psicologia, la valutazione, la perizia, il,
formazione. la psicoterapia. la ricerca, ecc. Queste missioni possono esercitarsi
in diversi settori professionali.
CAPITOLO 2: LE CONDIZIONI DI L'ESERCIZIO DI IL
PROFESSIONE
Articolo 5 - Il psicologo esercita nei campi legati a suo
qualifica che si rivaluta per la sua formazione universitaria particolarmente
fondamentale ed applicata di alto livello in psicologia, per le formazioni,
specifici, per la sua esperienza pratica ed i suoi lavori di ricerca. Egli
determina l'indicazione e procedi ha la realizzazione di atti che rialzano di suo
competenza.
Articolo 6 - Il psicologo fa rispettare la specificità di suono
esercizio e la sua autonomia tecnica. Rispetta queste degli altri
professionali.
Articolo 7 - Il psicologo accetta le missioni, che egli
stima, compatibili con le sue competenze, la sua tecnica, le sue funzioni, e che non
contravvengono né alle disposizioni del presente Codifico, né alle disposizioni legali
in vigore.
Articolo 8 - Il fatto per un psicologo di essere legato in suono
esercizio professionale per un contratto o un statuto ad ogni impresa privata o
ogni organismo pubblico, non modificare i suoi doveri professionali, ed in
particolare i suoi obblighi concernente il segreto professionale e l'indipendenza
della scelta dei suoi metodi e delle sue decisioni. Fa stato del Codice di
Deontologia nello stabilimento dei suoi contratti e si riferisce nei suoi legami
professionali.
Articolo 9 - Prima di ogni intervento, il psicologo si assicura
del consenso di quelli che lo consulta o partecipano ad una valutazione, una,
ricerca o una perizia. Li informa delle modalità, degli obiettivi e dei,
limiti del suo intervento. I pareri del psicologo possono riguardare dei
schienali o delle situazioni che gli sono riportate, ma la sua valutazione non può
portare che su delle persone o delle situazioni che ha potuto esaminare sé.
In tutte le situazioni di valutazione, qualunque sia il richiedente, il,
psicologo ricorda alle persone riguardate il loro diritto a chiedere una
contro-valutazione. Nelle situazioni di ricerca, li informa di loro
diritto a ritirare ne ogni momento si. Nelle situazioni di perizia giudiziale,
il psicologo tratta in modo equo con ciascuna delle parti e sa che suo
missione ha per scopo di illuminare la giustizia sulla domanda che gli è posta e
no di portare delle prove.
Articolo 10 - Il psicologo può ricevere, a loro
domanda, dei minatori o dei maggiorenni protetti dalla legge. Il suo intervento vicino
di essi tiene conto del loro statuto, della loro situazione e delle disposizioni legali,
in vigore. Quando la consultazione per i minatori o dei maggiorenni protetti per
la legge è chiesta da uno terzo, il psicologo richiede il loro consenso
illuminato, così come quello dei detentori dell'autorità parentale o del
tutela.
Articolo 11 - Il psicologo non consuma della sua posizione alle fini
personali. di proselitismo o di alienazione di altrui. Non risponde al
domanda di un terzo che ricerca un vantaggio illecito o immorale, o che fa
atto di autorità abusiva nel ricorso ai suoi servizi. Il psicologo non impegna
non di valutazione o di trattamento che implica delle persone alle quali sarebbe
legato già personalmente.
Articolo 12 - Il psicologo è solo responsabile di
i suoi conclusioni. Fa stato dei metodi ed attrezzi su che li fondi,
ed egli li presento in modo adattata ai suoi differenti interlocutori, in modo,
a preservare il segreto professionale. Gli interessati hanno il diritto di ottenere uno
resoconto comprensibile delle valutazioni essi concernente, qualunque ne siano
i destinatari. Quando questi conclusioni sono presentati ai terzo, esse non
rispondono che alla domanda posata e non comportano gli elementi di ordine
psicologico che li fondano che così necessario.
Articolo 13 - Il psicologo
non può avvalersi della sua funzione per garantire un atto illegale, e suo
titolo non lo dispensa degli obblighi della legge comune. Conformemente ai
disposizioni della legge penale in materia di non assistenza a nessuno in pericolo,
gli è fatto obbligo di segnalare alle autorità giudiziali cariche dunque
dell'applicazione della Legge ogni situazione che sa mettere in pericolo
l'integrità delle persone. Nel caso particolare dove sono delle notizie a
carattere confidenziale che gli indica delle situazioni suscettibili di portare
raggiunta all'integrità psichica o fisica del nessuno che lo consulta o ha
quella di uno terzo, il psicologo valuta in coscienza la condotta a tenere, in
tenendo conto delle prescrizioni legali in materia di segrete professionale e
di assistenza a nessuno in pericolo. Il psicologo può illuminare la sua decisione in
prendendo consiglio vicino a colleghi sperimentati.
Articolo 14 - I documenti
emanando di un psicologo (attestato). bilancio, certificato, posta, rapporto,,
ecc., portano il suo nome, l'identificazione della sua funzione così come le sue coordinate
professionali, la sua firma e la menzione precisa del destinatario. Il
psicologo non accetta che altri che sé modificano, firmano o
annullano i documenti che rialzano della sua attività professionale. Non accetta
non che i suoi resoconti siano trasmessi senza il suo accordo esplicito, ed egli fa
rispettare la confidenzialità della sua posta.
Articolo 15 - Il psicologo
disponi sul luogo del suo esercizio professionale di un'installazione adatta,
di locali adeguati per permettere il rispetto del segreto professionale, e di
mezzi tecnici sufficienti in rapporto con la natura dei suoi atti
professionali e delle persone che lo consultano.
Articolo 16 - Nel caso
dove il psicologo è impedito di inseguire il suo intervento. prende i
misure appropriate affinché la continuità della sua azione professionale o
assicurata da un collega, con l'accordo delle persone riguardate, e sotto riserva
che questo nuovo intervento sia fondato e déontologiquement possibile.
CAPITOLO 3: LE MODALITÀ TECNICHE DI L'ESERCIZIO
PROFESSIONALE
Articolo 17 - La pratica del psicologo non si ridursi
ai metodi ed alle tecniche che mette in opera. È indissociabile di una
apprezzamento critico e di un collocamento in prospettiva teorica di questi
tecniche.
Articolo 18 - Le tecniche utilizzate dal psicologo per
la valutazione, alle fini dirette di diagnosi di orientamento o di selezione,
dovuti essere convalidate scientificamente.
Articolo 19 - Il psicologo è
avvertito del carattere relativo delle sue valutazioni ed interpretazioni. Non tira
non di conclusioni riduttore o definitivi sulle attitudini o il
personalità degli individui, particolarmente quando questi conclusioni possono avere una
influenza diretta sulla loro esistenza.
Articolo 20 - Il psicologo conosce i
disposizioni legali e regolamentari uscite della legge del 6 gennaio 1978
relativa all'informatica, agli schedari ed alle libertà. Perciò, egli
raccogli, tratta, classe, archivio e conserva le notizie e dati
afferenti alla sua attività secondo le disposizioni in vigore. Quando questi dati
sono utilizzate alle fini di insegnamento, di ricerca. di pubblicazione, o di
comunicazione, sono trattate imperativamente nel rispetto assoluto di
l'anonimato, per la soppressione di ogni elemento che permette l'identificazione,
diretta o indiretta delle persone riguardate, questo sempre in conformità con
le disposizioni legali concernente le notizie nominative.
CAPITOLO 4: I DOVERI DEL PSICOLOGO VERSO SUOI
COLLEGHI
Articolo 21 - Il psicologo sostiene i suoi colleghi in
l'esercizio della loro professione e nell'applicazione e la difesa del presente
Codice. Risponde favorevolmente alle loro domande di consiglio e l'aiuto nei
situazioni difficili. particolarmente contribuendo alla risoluzione dei problemi
deontologici.
Articolo 22 - Il psicologo rispetta le concezioni ed i
pratici dei suoi colleghi per quanto non contravvengono ai
principi generali del presente Codificano; questo non esclude la critica
fondata.
Articolo 23 - Il psicologo non fa concorrenza abusivamente a suoi
colleghi e fa chiamata ad essi se stima che sono più direttamente di lui di
rispondere ad una domanda.
Articolo 24 - Quando il psicologo riempe una
missione di auditing o di perizia nei confronti colleghi o di istituzioni, egli il
fa nel rispetto delle esigenze della sua deontologia.
CAPITOLO 5: IL PSICOLOGO E LA DIFFUSIONE DI IL
PSICOLOGIA
Articolo 25 - Il psicologo ha una responsabilità nel
diffusione della psicologia, vicino al pubblico e dei media. Fa del
psicologia e delle sue applicazioni una presentazione in accordo con le regole
deontologici della professione. Consuma del suo diritto di rettifica per
contribuire sul serio delle notizie comunicate al pubblico.
Articolo 26 -
Il psicologo non entra nel dettaglio dei metodi e tecniche
psicologici che presenta al pubblico, ed egli egli informe dei pericoli potenziali
di un'utilizzazione incontrollata di queste tecniche.
TITOLO III - IL FORMAZIONE DEL PSICOLOGO
CAPITOLO 1: I PRINCIPI DI IL
FORMAZIONE
Articolo 27 - L'insegnamento della psicologia per i
futuri psicologi rispettano le regole deontologiche del presente Codifico. In
conseguenza, le istituzioni di formazione :
- diffondono il Codice di
Deontologia dei Psicologi agli studenti fin dall'inizio degli studi,
-
si assicurano dell'esistenza di condizioni che permettono che sviluppati la riflessione
sulle domande di etica legata alle differenti pratici: insegnamento e
formazione, pratico professionale, ricerca.
Articolo 28 - L'insegnamento
presenta i differenti campi di studio della psicologia, così come la pluralità
delle cornici teoriche, dei metodi e delle pratiche, in una preoccupazione di collocamento in
prospettiva e di confronto critico. Bandisce necessariamente
l'indottrinamento ed il settarismo.
Articolo 29 - L'insegnamento del
psicologia fa un posto alle discipline che contribuiscono alla conoscenza di
l'uomo ed al rispetto dei suoi diritti, per preparare gli studenti ad abbordare,
le domande legate al loro futuro esercizio nel rispetto delle conoscenze
disponibili e dei valori etici
CAPITOLO 2: CONCEZIONE DI IL
FORMAZIONE
Articolo 30 - Il psicologo che non insegna la psicologia
participio non alle formazioni che non offrono di garanzie sul serio dei
finalità e dei mezzi. Gli insegnamenti di psicologia destinata al
formazione continua dei psicologi può riguardare solamente delle persone che hanno
il titolo di psicologo. Gli insegnamenti di psicologia destinata al
formazione di professionisti no psicologi osservano le stesse regole
deontologici che queste enunciato agli articoli 27, 28 e 32 del presente
Codice.
Articolo 31 - Il psicologo che insegna la psicologia veglia ha ciò che
le sue pratiche, come le esigenze universitarie, memorie di ricerca,
stage professionali, reclutamento di argomenti, ecc.), siano compatibili col
deontologia professionale. Tratta le notizie concernente gli studenti
acquistate in occasione delle attività di insegnamento, di formazione o di stage,,
nel rispetto degli articoli del Codice concernente le persone.
Articolo 32 -
È insegnato agli studenti che le procedure psicologiche che riguardano
la valutazione degli individui e dei gruppi richiede il più grande rigore
scientifico ed etico nel loro uso (prudenza, verifica) e loro
utilizzazione, segreto professionale e dovere di riserva, e che i
presentazioni di caso si fanno nel rispetto della libertà di consentire o di
rifiutare, della dignità e del benessere delle persone presentate,
Articolo 33 -
I psicologi che incorniciano gli stage, all'università e sul campo,
badano a ciò che i corsisti applicano le disposizioni del Codice, particolarmente
queste che cade sulla confidenzialità, il segreto professionale, il,
consenso illuminato. Oppongono a ciò che i corsisti siano adoperati
come i professionisti non rimunerati. Hanno per missione di formare
professionalmente gli studenti, e non di intervenire su loro
personalità.
Articolo 34 - conformemente alle disposizioni legali, il,
psicologo che insegna la psicologia non accetta nessuna rimunerazione della parte
di una nessuno che ha diritto ai suoi servizi a titolo della sua funzione universitaria
11 non esigono degli studenti che seguono delle formazioni extra-universitarie
paghiamo o no, per l'ottenimento del loro diploma. Non tiene gli studenti
per i pazienti o dei clienti. Non esige la loro partecipazione gratuita o
no, alle sue altre attività, quando non diventano esplicitamente brille del
programma di formazione in che è assunta gli studenti.
Articolo 35 -
La convalida delle conoscenze acquistate durante la formazione iniziale si
fa secondo le modalità ufficiali. Cade sulle discipline insegnate
all'università, sulle capacità critiche e di automobile-valutazione dei candidati,,
e lei richiede il riferimento alle esigenze etiche ed alle regole
deontologici dei psicologi.